Emergenza coronavirus, nuove sanzioni per le violazioni
Nel corso dell’incontro sono state esaminate le nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 19/2020 e varate dal Consiglio dei Ministri, che hanno modificato il regime sanzionatorio degli spostamenti delle persone in violazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19.
Dal 26 marzo, la circolazione delle persone non giustificata dalle ragioni individuate dalle disposizioni vigenti – comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza per i trasferimenti in comune diverso, situazione di necessità per gli spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, sono effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere, motivi di salute – non costituisce più reato, ma è punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da 400 a 3.000 euro.
La norma consente al trasgressore di pagare in misura ridotta l’importo minimo di 400 euro. Se detto pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione, è riconosciuto il beneficio del pagamento scontato del 30%, pari a euro 280. Se il mancato rispetto delle misure sugli spostamenti avviene mediante l’utilizzo di un veicolo (sia per il conducente sia per il passeggero), le sanzioni sono aumentate fino a un terzo, e cioè fino a 533 euro. In caso di recidiva dei comportamenti illeciti, la somma pecuniaria viene raddoppiata.
Nel caso in cui il trasgressore decida di non procedere al pagamento in misura ridotta ha facoltà di inviare al prefetto scritti difensivi a sostegno delle proprie ragioni. La Prefettura, esaminati gli scritti difensivi e il rapporto dell’organo di polizia, se valuta l’accertamento della violazione fondato, applica la sanzione pecuniaria individuata fra la misura minima e quella massima, tenendo conto della gravità della condotta; in caso diverso, disporrà l’archiviazione del procedimento.
Si evidenzia che la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, perché risultate positive al virus, è punita con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5mila euro.
Per quanto riguarda le 695 persone che, nel periodo 11-25 marzo, sono state denunciate per l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p., perché trovate a circolare in questo territorio senza valido motivo, la loro posizione verrà archiviata dall’autorità giudiziaria, con la successiva trasmissione degli atti alla Prefettura. A costoro verrà comunque notificata la contestazione dell’illecito amministrativo con l’invito a pagare la sanzione pecuniaria di euro 200.
Con riferimento alle varie attività che sono state sospese per effetto dei provvedimenti presidenziali vigenti (spettacoli, giochi, eventi, attività commerciali, eccetera), in caso di violazione delle misure viene applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Inoltre, al fine di evitare la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo di polizia può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio fino a 5 giorni. Tale periodo verrà poi detratto dalla corrispondente sanzione di chiusura definitivamente applicata dalla Prefettura. La sanzione accessoria della chiusura viene applicata nella misura massima in caso di reiterata violazione.