Fredy Pacini, fu legittima difesa putativa: Matteo Salvini lo chiama e si congratula – Audio

Fredy Pacini, 57 anni, il gommista di Monte San Savino che sparò e uccise Mircea Vitalie, il moldavo di 29 anni che con un complice aveva fatto irruzione nella sua rivendita di gomme e biciclette, vedrà archiviata la propria posizione.

Il Pm ha firmato la richiesta di archiviazione per legittima difesa putativa, di cui all’art. 59 co. 4 c.p.: per Andrea Claudiani, il Pacini “riteneva di essere in una situazione di effettivo pericolo, tale da doverla affrontare anche sparando”, quindi il gommista si trovava in una situazione obiettiva di pericolo che ne ha determinato l’errore.

{audionews src=”wp-content/uploads/media/audio/news/2019/05/1557937140_754cd99c649d373bdff63da0e25f5328.mp3″ cover=”” title=”Radio Italia 5 News”}

La svolta nel caso di Fredy Pacini è arrivata dalla perizia balistica: per gli esperti l’uomo non avrebbe infatti sparato per uccidere, ma, trovandosi in situazione di pericolo, per intimorire il malvivente che aveva effettuato l’effrazione con un piccone. In fuga ed in caduta, Mircea Vitalie fu raggiunto all’arteria femorale da uno dei cinque colpi esplosi dall’alto verso il basso da Pacini con la pistola Glock. 

Pacini aveva ritagliato una stanza nel suo capannone dove si era trasferito a dormire per difendere la sua attività dalle continue incursioni dei ladri.

Il Ministro dell’interno Matteo Salvini, che ha telefonato al gommista savinese, commenta in un tweet: “Ogni tanto una bella notizia!!! Ho appena chiamato Fredy Pacini per felicitarmi e ribadirgli che eravamo, siamo e saremo sempre al suo fianco, sempre dalla parte del diritto alla legittima difesa“!

La legittima difesa putativa è richiamata dall’art. 59 co. 4 c.p., in virtù della quale: ”se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui”.

Quest’ultima causa di giustificazione, qualificata come legittima difesa putativa, postula i medesimi presupposti di quella reale (difesa di un diritto proprio o altrui, pericolo attuale e offesa ingiusta) con la differenza essenziale che nella prima la situazione di pericolo non esiste obiettivamente, ma è supposta dal soggetto. Si tratta di una situazione obiettiva che ha determinato l’errore. Essa, pertanto, può configurarsi se ed in quanto l’erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su fatti concreti di per sé inidonei a creare pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell’animo dell’agente, la ragionevole presunzione di trovarsi in una situazione di pericolo. Persuasione che, peraltro, deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l’azione di difesa venga ad estrinsecarsi. L’errore che causa una falsa rappresentazione della realtà nella mente dell’autore, non può che essere un errore di fatto; occorrendo, pertanto, dati che siano idonei a determinare il convincimento della ricorrenza di una causa di giustificazione, non essendo sufficiente addurre una erronea percezione soggettiva ex art. 90 c.p. (che per altro non scrimina) e una disancorazione da presupposti fattuali.

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