Medicina: rischio clinico e responsabilità professionale, alcune proposte dai sindacati

È ormai noto a tutti che lo stato emergenziale dell’assistenza medica provocherà un notevole aumento del rischio clinico e di conseguenza un aumento esponenziale del contenzioso giudiziario, sia per le patologie Covid correlate, che per quelle non Covid correlate.

Siamo in una situazione in cui lo stesso approccio alla gestione del rischio clinico vede di colpo mutare l’essenza stessa delle buone pratiche fin qui elaborate con fatica, alterandone improvvisamente i dogmi principali, per cui ciò che prima non era lecito, diventa ora (per  stato di necessità) addirittura indispensabile.

L’utilizzo estensivo, al fine di limitare al massimo le occasioni di contagio, del telefono e di altri strumenti di comunicazione, insieme con l’implementazione di strumenti di telemedicina, ancora non perfettamente calibrata sull’assistenza territoriale, possono con facilità comportare il rischio di verificarsi di eventi avversi. L’approccio assistenziale da remoto a cui sono costretti tutti gli attori territoriali (MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali) e anche ospedalieri, già di per sé espone medici e pazienti ad un aumento del rischio clinico.

Un altro grande problema che si abbatterà sul sistema sanitario è la sistematica proroga a data da destinarsi di milioni di prestazioni specialistiche di secondo e terzo livello. È lecito aspettarsi, oltre all’allungamento e alla sovrapposizione delle future liste d’attesa, anche il verificarsi di ritardi diagnostici e di discontinuità nel follow-up nei malati cronici sia in età pediatrica che nell’adulto.

Un altro fenomeno che stiamo subendo, noi e i nostri pazienti, è l’impossibilità in questo momento di prescrivere visite specialistiche ed esami strumentali che non siano connotati dalle caratteristiche dell’emergenza-urgenza, di fatto in molti casi interrompendo la continuità di cura e la presa in carico del paziente, anche questo purtroppo porterà nocumento allo stato di salute dei nostri assistiti, con conseguente aumento del rischio e quindi del contenzioso.

Questi sono solo degli esempi di ciò che potrebbe accadere, perché i profili di responsabilità penali, civili e amministrativi potrebbero andare al di là di ogni attuale immaginazione.

Fatta questa breve premessa passiamo alle nostre proposte:

Chiediamo uno strumento legislativo, che potrebbe anche essere un emendamento, un’integrazione alla legge Gelli, per cui per gli eventi occorsi durante o a causa dell’emergenza Covid 19, gli esercenti le professioni sanitarie non sono punibili penalmente e non rispondono civilmente e per danno erariale (non prevedendo alcuna azione di rivalsa contenuta nell’ art.9 della legge 24) , all’infuori dei casi in cui l’evento sia dovuto a condotte caratterizzate da dolo o colpa gravissima, dove le caratteristiche della colpa gravissima siano ben specificate e standardizzate;

Con una norma siffatta, gli esercenti le professioni sanitarie potranno svolgere la loro professione con maggiore serenità, ancora più utile in questo momento emergenziale di forte stress lavorativo; ma temiamo che questo non sia sufficiente in una visione più generale del problema, pertanto vorremmo fare delle ulteriori brevi proposte al fine di rimuovere quegli ostacoli che potrebbero creare seri problemi non solo al mondo della sanità, ma anche al mondo della giustizia.

Per quanto riguarda il penale, considerando il numero enorme di decessi che si conteranno alla fine dell’emergenza, le cause penali saranno numerosissime e tra l’altro massicciamente
concentrate sui tribunali lombardi, con le conseguenze che tutti possiamo immaginare sull’amministrazione giudiziaria già oggi in affanno; sarà quindi necessario che a stabilire la sussistenza certa delle condizioni esimenti la punibilità non sia il giudice durante il giudizio di merito, ma che la ricerca sia svolta fin da subito dal sostituto procuratore durante la fase delle indagini preliminari, in modo che si vada a processo solo nel caso di fondata gravità presumibile della colpa, che verrà definitivamente accertata in sede di giudizio.

Dal punto di vista civilistico, il gravame giudiziario potrebbe essere addirittura maggiore, considerando la già molto attiva aggressione economica nei confronti di esercenti e di strutture sanitarie da parte di certi avvocati che fingono di combattere la malasanità e che offrono la loro prestazione in forma gratuita, salvo poi farsi pagare in caso di vittoria. Procedura che determina un facile coinvolgimento del cittadino che ritenendosi danneggiato, spesso a torto o addirittura in malafede, potrà essere tentato ad avviare tale  procedura considerato lo scarso rischio economico personale.

È necessario porre fine a questo vergognoso stato delle cose, pertanto facciamo nostra la proposta del Prof. Macrì per la parte che ci riguarda, pubblicata sulla stampa di settore, sull’inserimento nella legge Gelli di un art. 8bis così formulato: “Nelle controversie civili aventi ad oggetto la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, non può essere disposta la compensazione delle spese processuali ad eccezione dei casi di reciproca soccombenza o di assoluta novità della questione di diritto trattata”.

L’abitudine ormai radicata nei tribunali civili di compensare le spese di lite anche in caso di  soccombenza della parte attrice è un humus che alimenta, ormai da anni, il lucroso mercato delle liti giudiziarie e dall’altra parte provoca enorme malcontento dei medici costretti a pagare anche in caso di vittoria. È necessario ristabilire il principio generale del diritto per cui a pagare deve essere il soccombente, ovviamente con le eccezioni previste dalle norme. In tal modo si eviterebbero tante cause esplorative, infondate, temerarie da parte di certi avvocati e di tanti avventurieri.

Riassumendo le nostre proposte:
1) Che durante o in conseguenza della emergenza Covid 19 la responsabilità penale e
civile sia limitata ai soli casi di dolo o colpa gravissima, dove la colpa gravissima sia
chiaramente esplicitata dalla norma;
2) Che durante o in conseguenza della emergenza Covid 19 sia disposta l’assenza di ogni
azione di rivalsa o responsabilità amministrativa prevista dall’art.9 della legge Gelli;
3) Che, in ambito penale, le condotte sicuramente non punibili siano stabilite fin da subito
nel corso delle indagini preliminari direttamente dal sostituto procuratore;
4) Che, in ambito civile, sia ristabilito in ogni circostanza, il principio generale del diritto,
che il pagamento delle spese seguano la soccombenza; sempre, laddove possibile.

FIMMG Silvestro Scotti, FIMP Paolo Biasci, Intesa Sindacale Biagio Papotto, Sumai Assoprof Antonio Magi, CISL Medici Biagio Papotto

Articoli correlati