Petardo addosso a fotografo, curva Sud Minghelli chiusa in occasione di Arezzo – Virtus Entella
Durante la gara Ancona – Arezzo (terminata 3-0 per i padroni di casa) di giovedì 26 ottobre 2023, al 7° minuto del primo tempo un petardo di elevata potenza lanciato nel recinto di gioco, esplodeva nelle immediate vicinanze di un fotografo, il quale rimaneva stordito a causa della detonazione e accusava un forte mal di testa e acufeni.
Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli,
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viste le relazioni, redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo, concernenti la gara Ancona – Arezzo del 26.10.2023 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori in ordine alla individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della Società Arezzo presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato Curva Sud;
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vista la relazione trasmessa a mezzo PEC in data 11.01.2024 dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata rileva quanto segue.
I sostenitori della Società Arezzo, posizionati nel Settore Curva Sud, hanno lanciato al 7° minuto del primo tempo un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco che esplodeva nelle immediate vicinanze di un fotografo, il quale rimaneva stordito a causa della detonazione e accusava un forte mal di testa e acufeni.
Ritenuto che i fatti sopra indicati siano contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrino atti violenti commessi dai propri sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi siano connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi quanto al lancio del petardo;
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in proposito, infatti, va evidenziato che la condotta sopra descritta, ovvero il lancio del materiale pirotecnico, ha comportato conseguenze pregiudizievoli a carico di un fotografo, come sopra specificato;
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visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
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ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S., sia equo irrogare la sanzione dell’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori;
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rilevato che dal supplemento di relazione richiesto alla Procura Federale emerge che i tifosi, fra i quali vi erano gli autori della condotta, nelle gare disputate in casa, risultano occupare, in larga maggioranza (circa il 70%) il Settore Curva Sud e il rimanente (circa 30%) il Settore Tribuna Laterale;
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ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo, anche in via equitativa, in considerazione del numero complessivo dei tifosi presenti in trasferta e della prevalente occupazione del Settore Curva Sud durante le gare casalinghe da parte dei tifosi presenti in trasferta alla gara in oggetto
P.Q.M.
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delibera di sanzionare la Società Arezzo con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato “Curva Sud” destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con
l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA.
Dispone che la gara casalinga da disputare con i Settori sopra specificati privi di spettatori inflitta alla Società Arezzo, sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società S.S. Arezzo disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, (quindi Arezzo – Virtus Entella del 4 febbraio 2024 alle 18.30, gara valevole per il 24° turno di Lega Pro, ndr) al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. proc. fed., r. c.c.).